L’ecobonus al 110 per cento viene in soccorso di chi vuole procedere all’installazione di un cappotto termico. Nel Decreto Rilancio c’è infatti una norma che disciplina l’ottenimento dello sconto fiscale per le spese sostenute per l’efficientamento energetico degli immobili. Stiamo dunque parlando di un’agevolazione fiscale che è detrazione di importo lorda (Irpef o Ires) pari al 110 per cento di quanto investito dal contribuente nelle attività come l’isolamento termico delle superfici.
Sono inclusi, in particolare, gli interventi su pareti verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dello stesso edificio o dell’unità immobiliare che sia all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente, e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Possono accedere all’ecobonus (o superbonus) non solamente i condomini, ma anche le persone fisiche, le istituzioni di case popolari, le cooperative di abitazione e alcune associazioni e società sportive dilettantistiche. La detrazione del 110 per cento va ripartita in cinque quote annuali dello stesso importo, e si riferisce alla data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche e dell’ultimazione della prestazione.
Cappotto termico: il limite di spesa
Installare il cappotto termico permette di avere un risparmio energetico a lungo termine e di ridurre le emissioni nocive, nonché i costi in bolletta. Va ricordato che il superbonus del 110 per cento si applica per le spese documentate a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione è calcolata su spese non superiori a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali utilizzati per il cappotto termico devono rispettare i criteri Cam, i Criteri Ambientali Minimi. Questi materiali devono sottostare a tutta una serie di caratteristiche ambientali quali produzione, uso e successivo smaltimento. Tra i criteri c’è anche la distanza tra il luogo di produzione e di realizzazione assimilabile a quello che più comunemente conosciamo come km 0.