Gli interventi sulle caldaie a biomassa cinque stelle rientrano tra quelli cosiddetti trainanti per l’ottenimento dell’ecobonus al 110 per cento. Devono essere realizzati in unità unifamiliari e in aree non metanizzate nei Comuni non interessati a procedure di infrazione europee per la qualità dell’aria.
In base al comma 2 dell’articolo 119, tutti gli interventi relativi a efficientamento energetico, già agevolati dall’ecobonus, possono accedere al superbonus del 110 per cento se eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti. Tra questi, per l’appunto, ci sono i generatori a biomasse (che siano caldaie o apparecchi domestici), nei limiti di spesa già esistenti per ciascun intervento.
I generatori a biomasse, dunque, godono della detrazione del 110 per cento se installati insieme anche a uno solo degli interventi trainanti di:
a) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico).
b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
c) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari. Questo significa che oltre all’installazione delle caldaie 5 stelle nei limiti precedentemente riportati, i generatori a biomasse intesi quali apparecchi domestici e caldaie, possono comunque essere installati in abbinamento agli impianti citati, come ad esempio i collettori solari.
Generatori di calore: i requisiti
Il generatore di calore deve poi possedere alcuni requisiti:
– un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85 per cento;
– la certificazione ambientale ;
– il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
– la conformità alle norme Uni En Iso 17225-2 per il pellet, Uni En Iso 17225-4 per il cippato e Uni En Iso 17225-5 per la legna.
Da ricordare che per l’ammissione al superecobonus, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in base agli interventi agevolati. Per attestare la congruità delle spese, i tecnici dovranno riferirsi ai prezzari del Mise, quando pronti. Fino a quel momento, dovranno fare riferimento a prezzari regionali, listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o ai prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori. L’asseverazione viene rilasciata alla fine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.